Corte di Cassazione (3202/2019) – Fallibilità di una società cooperativa in ragione del solo squilibrio tra costi e ricavi risultante dai bilanci dai quali emerge una dimensione tale da risultare non compatibile con un prevalente scopo mutualistico.

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Data di riferimento: 
04/02/2019

Corte di Cassazione, Sez. VI, 04 febbraio 2019, n. 3202 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Società cooperativa – Esame dei bilanci – Riscontrata sproporzione tra costi e ricavi – Presupposto sufficiente a considerarla fallibile – Natura commerciale dell’attività -Prevalente scopo mutualistico – Esclusione.

Ai fini dell'assoggettabilità al fallimento di una società cooperativa, l'indagine circa la natura imprenditoriale della sua attività può essere concentrata in via esclusiva sui dati di bilancio, qualora dagli stessi emerga una sproporzione tra ricavi e costi di dimensioni tali da essere oggettivamente incompatibile con la prevalenza di uno scopo mutualistico (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha confermato la fallibilità della società cooperativa in quanto la forbice tra costi e ricavi evidenziata dai suoi bilanci, come dalla stessa non contestati, si manifestava di dimensione tale da risultare oggettivamente non compatibile con un prevalente scopo mutualistico, come inteso nel senso di assicurare ai soci unicamente il lavoro a condizioni migliori di quelle correnti sul mercato].

 

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23458#gsc.tab=0

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: