Corte di Cassazione (10884/2020) – Concordato preventivo: condizione affinché risulti possibile un soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale sui mobili ed un contestuale soddisfacimento anche dei chirografari.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10884 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Falabella.
Concordato preventivo - Creditori muniti di privilegio generale sui mobili – Previsione della loro non integrale soddisfazione – Parziale pagamento anche dei chirografari - Presupposti necessari.
In tema di concordato preventivo, a norma della L. Fall., art. 160, comma 2, il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale sui mobili può trovare un fondamento giustificativo solo nell'incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, ma in tal caso i crediti privilegiati non potranno essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari; diversamente si ammetterebbe, a dispetto della regola che vieta di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, che, sulla medesima massa attiva, creditori di rango inferiore (quali sono quelli in chirografo) possano venir soddisfatti prima che lo siano, per l'intero, i creditori di rango poziore. Sicché il soddisfacimento dei chirografari non può che dipendere dalla presenza di beni immobili (ovviamente per la parte che non è deputata a garantire i creditori che vantino un titolo di prelazione su di essi) o da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso,a condizione però in tal caso che l'apporto del terzo risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo, il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare fondamento giustificativo solo nell'incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicché il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere dalla presenza di beni immobili - per la parte non deputata a garantire i creditori che vantino titolo di prelazione su di essi - o di liquidità estranei al patrimonio del debitore medesimo. (Massima ufficiale)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23770#gsc.tab=0
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 2012 n. 9373 https://www.unijuris.it/node/1517]