Tribunale di Bergamo – Tribunale attualmente competente, ai sensi degli artt. 27 e 350 C.C.I., a decidere della domanda di concordato preventivo proposta da una impresa assoggettata o assoggettabile ad amministrazione straordinaria.
Tribunale Ordinario di Bergamo, Seconda Sez. Civ., Fallimentare e delle esecuzioni forzate, 08 luglio 2020 - Pres. Laura De Simone, Rel. Bruno Conca, Giud. Elena Gelato.
Procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza – Avvio da parte di imprese “in amministrazione straordinaria” – Competenza – Tribunali sedi di una delle sezioni specializzate in materia d’impresa – Interpretazione dell’art. 27 C.C.I.I. – Imprese da considerarsi assoggettabili - Decorrenza effetti.
La dizione testuale dell’art. 27, comma 1, CCII che fa riferimento alle imprese “in amministrazione straordinaria” deve, pena l’inapplicabilità del primo periodo di quella norma nel punto che fa riferimento ai “procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, essere interpretata nel senso di “imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria”, non essendovi, tanto sotto il vigore della legge attuale che del CCII, alcun istituto di regolazione preventiva della crisi che risulti proponibile da parte di un’impresa già in amministrazione straordinaria e, dunque, già precedentemente dichiarata insolvente. Ragion per cui, ai sensi del combinato disposto di detto articolo, nonché degli artt. 350, primo comma, e 389 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la competenza a conoscere delle procedure di concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione proposti da imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria deve, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, ossia dal 14 febbraio 2019, deve essere riconosciuta non ai tribunali fallimentari ma a quelli che siano sede di una delle sezioni specializzate in materia d’impresa, come istituite dall’art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)