Corte di Cassazione (10091/2020) – Onere della prova in sede di impugnazione dell’ammissione al passivo fallimentare di alcuni crediti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 maggio 2020, n. 10091 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Paola Vella.
Fallimento – Stato passivo – Ammissione di alcuni crediti – Impugnazione – Fondatezza – Onere della prova gravante sul ricorrente.
Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23759.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 10 ottobre 2018, n. 25066 https://www.unijuris.it/node/4422]