Corte di Cassazione (11983/2020) – Interruzione della maturazione e della prescrizione degli interessi sui crediti chirografari nel corso della procedura fallimentare e differenza rispetto all’amministrazione straordinaria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 giugno 2020, n. 11983 – Pres. Antonio Didone, Rel. Roberto Amatore.
Dichiarazione di fallimento – Effetto che ne consegue a fini concorsuali – Crediti chirografari - Sospensione del decorso di interessi in corso di procedura – Maturazione degli stessi – Prosecuzione - Chiusura della procedura – Diritti sostanziali e processuali che li riguardano – Possibilità del libero esercizio.
Dichiarazione di fallimento – Crediti per interessi – Sospensione del decorso – Esistenza ed esigibilità degli stessi – Sussistenza - Creditore – Azione in giudizio per il loro riconoscimento – Esperimento in corso di procedura - Ammissibilità – Condanna al pagamento – Pronuncia utilizzabile nei confronti del fallito allorché tornato in bonis.
Dichiarazione di fallimento – Divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari – Beni che possono essere ugualmente aggrediti.
Fallimento - Crediti chirografari - Interruzione della prescrizione dei relativi interessi - Procedura fallimentare – Decorrenza dalla domanda di ammissione al passivo – Procedura di amministrazione straordinaria – Differenza al riguardo - Disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979 - Regime precedente al d.lgs. n. 270 del 1999 - Stato passivo depositato dal commissario – Decorrenza dal momento che diviene esecutivo.
La sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., vale solo all'interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito gli interessi continuano a maturare (Massima ufficiale) [la Corte ha sottolineato che proprio l'eccezione prevista dall'art. 120, terzo comma (nuova formulazione) L.F., relativa alla possibilità di esdebitazione del fallito conferma la regola della maturazione degli interessi in corso di procedura, per i quali la medesima norma dispone expressis verbis il libero esercizio dei relativi diritti sostanziali e processuali, dopo la chiusura del fallimento]
Se è pur vero che, per il disposto di cui all'art. 55 legge fall., dal momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento e fino alla chiusura di quella procedura, il credito per interessi convenzionali e legali è "fuori del concorso" e, dunque, non può essere ammesso al passivo (e così realizzato sull'attivo fallimentare), è altrettanto vero che, fuori dal fallimento, esso è esistente ed esigibile, secondo la naturale maturazione degli interessi, tanto ciò è vero che il creditore ben potrà, in costanza di fallimento, agire in giudizio nei confronti del fallito per l'accertamento di tale credito e la condanna al pagamento di esso: tale pronuncia sarà destinata ad avere efficacia esecutiva in riferimento al momento in cui il fallito sarà tornato in bonis, posto che il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 51 legge fall. riguarda soltanto i beni compresi nel fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Tra i beni non compresi nel fallimento, aggredibili con azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori, in costanza di fallimento, vi possono essere, oltre ai beni di cui agli artt. 46 e 47 legge fall. anche i beni pervenuti al fallito durante il fallimento e non acquisiti dal curatore ex art. 42, terzo comma, legge fall. e i beni (già esistenti nel patrimonio del fallito alla data della dichiarazione di fallimento) non acquisiti all'attivo o rimessi nella disponibilità del debitore, per effetto di rinuncia alla liquidazione da parte del curatore ex art. 104 ter, comma sette, legge fall. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel fallimento la prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari è interrotta con effetto permanente per tutto il corso della procedura solo dalla domanda di insinuazione al passivo, mentre nell'amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dell'art. 209 l.fall., determina l'interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 207, comma 1, l.fall. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23825.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 05 dicembre 2019, n. 31843 https://www.unijuris.it/node/5095; con riferimento all’ultima massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018 n. 11966 https://www.unijuris.it/node/4125]