Tribunale di Roma – Concordato preventivo: considerazioni in tema di proposte concorrenti e di verifica da eseguirsi da parte del giudice con riferimento alle stesse.
Tribunale di Roma, Sez. XIV fallimentare, 3 giugno 2020 – Pres. Lucia Odello, Rel. Claudio Tedeschi, Giud. Fabio De Palo.
Concordato preventivo – Proponente la domanda - Creditori concorrenti – Riconoscimento di uguali facoltà – Adunanza di voto dei creditori - Posizione dei proponenti – Necessità che ne sia garantita la parità sostanziale.
Concordato preventivo – Proposta concorrente – Verifica da effettuarsi da parte del tribunale – Riscontro dell'eventuale non fattibilità – Mancata ammissione – Fondamento - Necessaria tutela del proponente originario.
Concordato preventivo – Proposta concorrente – Ricorrenza di profili di criticità – Riscontro da parte del tribunale – Concessione di un termine per emendarla – Ammissibilità.
In sede di concordato preventivo, nel sistema di disciplina delle proposte concorrenti ex art. 163, quarto comma, L.F., all'imprenditore proponente la domanda e al promotore di domanda concorrente deve essere assicurata posizione di sostanziale parità quanto all'esercizio di proprie facoltà, trattandosi, entrambe, di ipotesi di risoluzione della crisi d'impresa il cui rispettivo contenuto deve essere portato a conoscenza del ceto creditorio (e in tal senso interviene la relazione particolareggiata dell'organo commissariale prevista dall'art. 172, secondo comma, L.F.) che nel corso dell'adunanza, che il tribunale fisserà una volta verificata l'ammissibilità della proposta concorrente, esprimerà le proprie opzioni di voto così determinano, ai fini dell'approvazione, il meccanismo applicativo disciplinato dall'art. 177, primo comma L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La verifica che il tribunale esegue in merito anche alla causa concreta della proposta concorrente è volta a garantire il principio di parità tra le proposte in quanto, ai sensi dell'art. 177, primo comma, L.F., laddove la proposta concorrente venisse ammessa pur in assenza del requisito della fattibilità, si andasse al voto e quella stessa ottenesse il massimo del numero dei voti, il proponente originario, dato che la sua proposta potrebbe rivivere solo in caso di parità, si troverebbe, nel caso la nuova proposta non risultasse poi realmente fattibile e ne venisse revocata l'ammissione ai sensi dell'art. 173 L.F., esposto a possibile dichiarazione di fallimento e ciò per effetto e in conseguenza di condotte ad esso estranee su cui non avrebbe possibilità alcuna d'intervento o incidenza [nello specifico, il tribunale ha pertanto dichiarato inammissibile la proposta concorrente in quanto si basava essenzialmente su asserite garanzie di terzi il cui rilascio risultava però subordinato al passaggio in giudicato dell'omologazione della stessa e pertanto incerto, e si è, di conseguenza, riservato di fissare, con riferimento alla proposta originaria, una nuova data per l'adunanza ex art. 174 L.F. dei creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che in forza della previsione ex art. 163, quarto comma L.F. il deposito di una proposta concorrente può intervenire sino a trenta giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza dei creditori, sempre per garantire il principio di parità, non può negarsi che in caso di eventuale esercizio da parte del tribunale, in sede di vaglio dell'ammissibilità della proposta concorrente, delle funzioni giudiziali correttive ex art. 162 L.F., possa essere riconosciuto anche al suo presentatore la facoltà di emendare la propria istanza da quei profili che potrebbero pregiudicarne l'ammissibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)