Corte di Cassazione (3878/2019) – Fallimento di una farmacia: non può considerarsi privilegiato il credito spettante all’Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti per contributi dalla stessa non versati.

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Data di riferimento: 
08/02/2019

Corte di Cassazione, Sez. VI, 08 febbraio 2019, n. 3878 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Laura Tricomi.

Farmacia – Dichiarazione di fallimento – Stato passivo – ENPAF – Credito per contributi non versati – Insinuazione – Ammissione in chirografo – Credito non assistito da privilegio - Motivazione.

La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento. Detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti "ex lege", trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva. (Massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23441#gsc.tab=0

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: