Tribunale di Udine – Revocatoria dell’atto a titolo gratuito mediante trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 64 l.f.
Tribunale di Udine, 14 maggio 2020 – dott. Andrea Zuliani
Fallimento – Atti a titolo gratuito – Revocatoria – Trascrizione della sentenza ex art. 64 l.f. – Attribuzioni in sede di separazione
Il curatore può acquisire attraverso la trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 64, 2° co. l.f i beni immobili trasferiti mediante atto a titolo gratuito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gravando sul terzo che proponga reclamo ex art. 36 l.f. l’onere di provare la non gratuità dell’atto che non preveda un corrispettivo per il trasferimento della proprietà. [Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato il reclamo svolto contro l’acquisizione del curatore ex art. 64, 2° co. l.f. di alcuni immobili trasferiti dal fallito alla moglie in esecuzione delle condizioni pattuite in sede di separazione personale dei coniugi, non avendo la reclamante soddisfatto l’onere di provare che l’atto di trasferimento – pacificamente eseguito in mancanza di corrispettivo – non fosse qualificabile quale atto a titolo gratuito, prova che avrebbe dovuto dimostrare che l’atto era stato compiuto in adempimento di un obbligo giuridico. Il Tribunale ha altresì escluso che l’inefficacia potesse essere esclusa dall’aver posto in essere l’atto in adempimento di un “dovere morale”, considerato che non vi era la proporzionalità rispetto al patrimonio del donante, il quale invece da lì a pochi mesi sarebbe incorso nel fallimento, con un residuo attivo modesto e insufficiente a soddisfare i creditori concorsuali] (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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