Tribunale di Roma –Emergenza da Covid-19 e differimento dei termini processuali: accoglibilità in caso di urgenza dell’istanza del proponente un concordato preventivo di non rinvio dell’udienza fissata per l’adunanza dei creditori.

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Data di riferimento: 
20/04/2020

Tribunale di Roma, Sez. XIV Fallimentare. 20 aprile 2020 – Giudice Delegato Claudio Tedeschi.

Pandemia da Covid-19 – D. L. 18 e 23/2020 – Differimento dei termini processuali – Procedimento di concordato preventivo in corso – Adunanza dei creditori – Udienza già fissata – Proponente – Istanza di non rinvio – Motivi d’urgenza – Accoglibilità – Forzoso arresto - Rischio che procedura veicoli verso l’alternativa liquidatoria – Pericolo da evitare - Favor legislativo per il concordato.

 Anche nel perdurare del diffondersi della pandemia da Covid-19 che ha comportato il differimento  di gran parte dei termini processuali e quindi anche della tempistica per lo svolgimento della procedura di concordato preventivo, deve trovare comunque  accoglimento la domanda del proponente a che venga ai sensi dell’art. 83, terzo comma, del D.L.17 marzo 2020 n. 18, che prevede al riguardo delle eccezioni a che operi tale differimento, escluso per ragioni d’urgenza  il rinvio dell’udienza fissata per l’adunanza dei creditori  di cui art. 174 L.F. (udienza comunque fissata nel rispetto del disposto dello stesso art. 83 come modificato dall’art. 36 del successivo D.L. 23/ 2020) anche se non sia stata ancora esaurientemente sondata ed accertata l’effettiva durata dell’emergenza epidemiologica la cui perduranza potrebbe imporre la reiterazione delle disposizioni limitative dell’esercizio delle attività giurisdizionali; ciò in quanto va evitato il rischio che l’aggravamento della crisi che ha determinato l’abbrivio del percorso concordatario, conseguente a circostanze esogene all’attività imprenditoriale, possa determinarne il forzoso arresto e, conseguentemente, veicolare il proponente, in presenza di istanze di fallimento, verso l’alternativa prettamente liquidatoria, vanificando così l’intentio legislatoris di estremo favor per il concordato preventivo, che traspare dalla volontà del legislatore sottesa anche alle su richiamate disposizioni (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23616.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: