Tribunale di Bari – La qualità di creditore, laddove riscontrata positivamente, costituisce presupposto sufficiente per la legittimazione alla proposizione dell’istanza di fallimento.
Tribunale di Bari, 10 febbraio 2020 – Pres. Est. Salvatore Grillo.
Istanza di fallimento – Legittimazione del creditore alla proposizione – Requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito – Presupposti non richiesti.
L’art. 6 L.F. attribuisce la legittimazione ad instare per il fallimento in capo al soggetto qualificato come "creditore", senza alcuna specificazione ulteriore, e quindi in capo a colui che vanta un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile; ne consegue che le contestazioni pendenti sul credito non precludono la valutazione della sussistenza della legittimazione da parte del creditore alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sé, ma della qualità di creditore, mentre il fatto che il credito debba ridursi o compensarsi con controcrediti incide semmai sulla valutazione dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F., la cui sussistenza va accertata in relazione alla capacità dell’impresa fallenda di rimanere sul mercato, adempiendo regolarmente le obbligazioni a proprio carico. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701; Sez. I civ., 28 novembre 2018, n. 30827 https://www.unijuris.it/node/4921 e 20 novembre 2018 n. 29913 https://www.unijuris.it/node/4501]