Tribunale di Alessandria – Impresa artigiana: presupposto richiesto per il riconoscimento del privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c. e necessaria indicazione in sede di istanza di ammissione del fatto generatore del credito.

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Data di riferimento: 
28/03/2020

Tribunale di Alessandria, Sez. Fallimentare, 28 marzo 2020 – Pres. Stefano Moltrasio, Rel. Corrado Croci, Giud. Roberta Brera.

Fallimento – Stato passivo - Impresa che si dichiari artigiana - Insinuazione di credito – Privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c. – Riconoscimento - Presupposto necessario.

Fallimento – Credito – Insinuazione al passivo – Mancata ammissione – Opposizione - Fatto generatore di quel credito – Mancata specifica allegazione – Impugnazione non accoglibile.

Ai fini del riconoscimento del privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. si deve necessariamente far riferimento alla nozione di impresa artigiana contenuta nell’art. 2083 c.c. ed è, dunque, necessario stabilire se l’attività imprenditoriale venga realmente svolta prevalentemente col lavoro proprio del titolare e dei componenti della famiglia; prevalenza da valutarsi con riferimento agli altri fattori della produzione impiegati, comprensivi di capitale investito e di costi del lavoro di soggetti terzi rispetto ai titolari della impresa. Si deve infatti ritenere che i diversi requisiti dettati dalla L. 443/85 valgono per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione di sostegno, e non per l’identificazione dell’impresa artigiana nei rapporti interprivatistici: con la conseguenza che né l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana ai sensi dell'art. 5  di detta legge, né la circostanza che i limiti occupazionali di lavoratori terzi si mantengano entro i limiti di cui all’art. 4, hanno alcuna influenza, neppure quale presunzione iuris tantum, sulla natura artigiana dell'impresa ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis, n.5 c. c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La necessità che il ricorso ex art. 98 L.F. indichi il titolo della domanda, vale a dire contenga  l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni (art. 99, secondo comma, n. 3, L.F.) postula che il fatto generatore di ciascun credito per cui si chiede l’ammissione al concorso debba essere specificamente indicato nell’atto stesso, in quanto all’omessa allegazione non può supplire una produzione documentale a dimostrazione dell’esistenza di quello stesso fatto, pur non ritualmente allegato e quindi non introdotto nel giudizio [nello specifico l’opponente aveva reiterato la richiesta di insinuazione al passivo anche del credito portato da una fattura che per un mero errore di collazione non aveva allegato e, inammissibilmente, pretendeva le fosse ugualmente riconosciuto in quanto risultante dalla contabilità aziendale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23470.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: