Corte di Cassazione (6508/2020) – Fallimento: riconoscimento del privilegio nei confronti del credito del Fondo di Garanzia delle PMI in ipotesi di escussione della garanzia dallo stesso prestata da parte della banca finanziatrice.

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Data di riferimento: 
09/03/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 marzo 2020, n. 6508 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Fidanzia.

Interventi di sostegno pubblico alle piccole e medie imprese – Prestazione di garanzia a favore della banca finanziatrice – Inadempimento dell’impresa beneficiaria, successivamente fallita – Banca finanziatrice – Escussione della garanzia – Istituto gestore del Fondo di Garanzia - Risarcimento della banca -  Credito per surrogazione - Insinuazione al passivo - Riconoscibilità del privilegio ex art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998.  

L’espressione “finanziamenti” di cui all’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, che prevede che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi di quel decreto sono in caso di revoca “preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”, deve essere interpretata in senso non formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere, secondo quanto previsto dall’art. 7, in “credito d’imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l’impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue, ovvero l’aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo, interventi che devono in ogni caso trovare adeguata protezione per poterne garantire la continuità [nello specifico la Corte, tenuto conto dell’intenzione del legislatore, ha pertanto ritenuto che dovesse fruire del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, del decreto succitato, a prescindere dal tenore testuale di tale norma che fa riferimento alla “revoca” dei finanziamenti e non all’ipotesi di inadempimento da parte del soggetto finanziato e  soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio, anche il credito dell’Amministrazione statale che derivava dall’escussione da parte dell’istituto di credito finanziatore, Banca Nazionale del Lavoro, in ragione dell’inadempimento da parte della società beneficiaria, poi fallita, della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, il cui gestore BDM-MCC, dopo aver estinto il credito di BNL, si era surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore per le somme erogate per effetto appunto dell’escussione della garanzia, ciò in quanto credito di natura pubblicistica connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall’art. 7, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23388

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 17 maggio 2010, n. 11930  https://www.unijuris.it/node/648 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2664 https://www.unijuris.it/node/4537]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: