Corte di Cassazione (3697/2020) – Presupposti per il riconoscimento dell’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di destinazione di un bene posto a base dell'opposizione all’esecuzione avente ad oggetto quello stesso bene.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 febbraio 2020, n. 3697 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Augusto Tatangelo.
Opposizione all'esecuzione - Vincolo di destinazione ex art 2645 ter c.c. gravante sul bene oggetto di espropriazione – Motivazione adotta dal debitore esecutato – Creditore opposto - Domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di quel negozio - Ammissibilità – Effetti che ne conseguono.
Azione revocatoria - Esigenze dei beneficiari dell'atto revocando – Necessaria prevalenza delle esigenze dei creditori – Presupposto non richiesto – Soddisfazione dei creditori – Idoneità di quell’atto a renderla più difficile – Presupposto sufficiente.
Atto di destinazione di un bene – Negozio unilaterale gratuito – Azione revocatoria - Esperimento - Scientia damni da parte del disponente – Presupposto sufficiente – Conoscenza da parte dei beneficiari – Condizione non necessaria.
Azione revocatoria - Quantificazione delle spese di lite - Determinazione del valore della causa - Criteri.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione, sussistendo connessione, in relazione all'oggetto e/o al titolo, tra le due domande, anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in giudicato, potrà giovare al creditore esclusivamente ai fini dell'instaurazione di un nuovo processo esecutivo. (Massima ufficiale)
Tra i presupposti dell'azione revocatoria, indicati nell'art. 2901 c.c., non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari dell'atto revocando [nello specifico l’atto di costituzione da parte della debitrice di un vincolo di destinazione su un immobile ex art. 2645 ter c.c. per la soddisfazione di bisogni della stessa, dei di lei genitori e di una sua figlia minore, atto che la debitrice sosteneva dovesse considerarsi meritevole di tutela] e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - in quanto esso non si perfeziona con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma è sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, senza per quest'ultimo alcuna corrispettiva attribuzione; esso resta tale anche se operato nel medesimo contesto documentale da più soggetti, che ne traggono reciproco beneficio, salvo che risulti diversamente, sulla base della ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del negozio dalle stesse posto in essere (Principio di diritto) [nello specifico, trattandosi di atto da considerarsi a titolo gratuito, la Corte ha ritenuto sufficiente ai fini revocatori la scientia damni da parte del disponente e non necessaria analoga conoscenza da parte dei beneficiari di tale atto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa. (massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23326.pdf.
[con riferimento alla seconda massima cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. III, 15 Novembre 2019, n. 29727 https://www.unijuris.it/node/5108]