Tribunale di Fermo - Concordato preventivo, controllo del tribunale ed alea accettata dai creditori.

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Data di riferimento: 
24/11/2009

Tribunale di Fermo, 24 novembre 2009 - Pres. De Robertis - Est. Alessandra Mirabelli.
Segnalazione della Dott.ssa Tania Rossi

Concordato preventivo - Controllo del tribunale in sede di omologazione - Fattibilità del piano - Possibile scostamento dalle percentuali promesse - Alea accettata dai creditori.

In sede di omologazione del concordato preventivo, il tribunale ha il compito di verificare la fattibilità del piano attraverso un controllo formale e sostanziale di coerenza tra le premesse e le conclusioni della specifica proposta alla luce delle risultanze successive alla ammissione. Escluso il controllo sulla convenienza della proposta, in ordine alla quale si sono già espressi i creditori con il loro voto, il tribunale verificherà se l'attivo indicato dalla ricorrente sia esistente ed astrattamente capiente rispetto al fabbisogno concordatario, tenendo presente che lo scostamento dalle percentuali promesse, laddove opportunamente evidenziato dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 legge fallimentare, costituisce alea consapevolmente accettata dai creditori stessi. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]