Corte d’Appello di L’Aquila – Concordato preventivo, finanziamento per il pagamento delle spese di procedura e fattibilità economica.

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Data di riferimento: 
13/02/2020

Corte d’Appello di L’Aquila, 13 febbraio 2020 – Pres. rel. dott. Silvia Rita Fabrizio, giud. Dott. Bellisarii, giud. Dott. Cerolini

Concordato preventivo – Spese di procedura – Finanziamento – Dichiarazione d’obbligo - Fattibilità economica - Inammissibilità.

Nell’ipotesi in cui il debitore che richieda l’ammissione al concordato preventivo specifichi che le spese di procedura saranno sopportate attraverso un finanziamento bancario, il Tribunale è legittimato a pretendere che il debitore si munisca di una dichiarazione d’obbligo da parte dell’ente finanziatore e, in caso di mancato ottemperamento a tale integrazione, può dichiarare l’inammissibilità del concordato (e l’eventuale conseguente fallimento) rientrando nei compiti del giudice ex art. 162 l.f. la valutazione della fattibilità economica della proposta, laddove emerga la manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, in concreto riscontrando nell’incapacità della debitrice di assicurare finanche le spese di procedura – in quanto emergente prima facie – la sua inidoneità a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati nel rispetto dei termini di adempimento previsti. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall’avv. Luca Di Eugenio del Foro di Teramo

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: