Tribunale di Rimini – Procedure di composizione della crisi ex Legge 3/2012 e procedure esecutive pendenti: possibile sospensione di queste ultime solo se disposta dal giudice della procedura di sovraindebitamento.
Tribunale Ordinario di Rimini, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, 03 dicembre 2019 – Giudice dell’Esecuzione Maria Carla Corvetta.
Sovraindebitamento - Procedimento di composizione della crisi – Giudice di quella procedura - Sospensione delle procedure esecutive pendenti – Mancata pronuncia di un provvedimento di quel tipo - Giudice dell’esecuzione – Rigetto dell’istanza di sospensione proposta dal debitore.
In assenza di provvedimenti di sospensione emessi dal giudice della procedura di sovraindebitamento ex art. 10, secondo comma, lettera c), o ex art. 12 bis, secondo comma, legge 3/2012, va respinta da parte del giudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione della procedura esecutiva che risulti pendente come proposta dal soggetto che abbia avanzato domanda di ammissione ad un accordo di composizione della crisi o ad un piano del consumatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)