Trib. Roma - Concordato preventivo - Trattamento dei crediti fiscali ed assistenziali e natura eccezionale della normativa.
Tribunale di Roma, 16 dicembre 2009 - Pres. Monsurrò - Est. Di Marzio.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Trattamento dei crediti fiscali previdenziali e assistenziali previsto dall'art. 182 ter l.f. - Natura imperativa della disciplina - Sussistenza.
Concordato preventivo - Trattamento dei crediti fiscali previdenziali e assistenziali - Presupposto di ammissibilità della proposta - Discrezionalità della p.a. - Limiti.
Concordato preventivo - Disciplina del credito Iva - Pagamento integrale - Natura eccezionale della norma - Obbligo di pagamento integrale dei creditori con privilegio poziore - Insussistenza - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
L'articolo 182 ter legge fallimentare fissa le regole imperative (costituenti altrettanti presupposti di ammissibilità della procedura) del trattamento dei crediti fiscali, previdenziali ed assistenziali negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei concordati, stabilendo le condizioni che possono essere offerte per detti crediti, la procedura di transazione da seguire per raggiungere il previo accordo su tale trattamento nonché la regola fondamentale e finale secondo la quale, all'esito della transazione fiscale (e contributiva), il creditore fa valere in concordato le proprie determinazioni tramite l'esercizio del voto, di modo che la transazione si pone come momento procedurale costitutivo della più ampia procedura di concordato. (mb) (riproduzione riservata)
Il primo comma dell'art. 182 ter legge fallimentare, in tema di condizioni dell'offerta concordataria, stabilisce i limiti di autonomia negoziale con riguardo al trattamento del credito fiscale, previdenziale e assistenziale, limiti che concernono sia l'offerta concordataria, sia lo spazio determinativo della p.a., la quale mai potrebbe acconsentire a proposte irrispettose dei limiti conformativi di tali crediti (in applicazione di questo principio, il Tribunale ha ritenuto inammissibile una proposta concordataria che prevedeva il pagamento in misura percentuale del credito IVA laddove esso può essere assoggettato esclusivamente a dilazione). (mb) (riproduzione riservata)
La regola contenuta nell'art. 182 ter legge fallimentare che impone il pagamento integrale del credito IVA ha natura eccezionale, per cui la sua applicazione non comporta necessariamente che la proposta di concordato preveda il pagamento integrale di tutti gli altri crediti assistiti da privilegio poziore. E' quindi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 182 ter legge fallimentare concernente la disciplina del credito IVA, sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Costituzione. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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