Tribunale di Rimini – Rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto da un unico creditore laddove il suo credito risulti ancora sub judice e prima facie infondato. Ipotesi di esclusione delle responsabilità aggravata.
Tribunale di Rimini, Sez. Unica civ. - Ufficio fallimentare, 09 dicembre 2019 - Pres. Francesca Miconi, Rel. Silvia Rossi, giug. Lorenzo Maria Lico.
Unico creditore istante - Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Proposizione - Credito contestato e ancora sub judice - Motivazioni del debitore prima facie fondate - Debito risultante comunque inferiore ai 500.000 Euro - Rigetto del ricorso.
Unico creditore istante - Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Società debitrice - Eccezione di inadempimento - Decisione sub judice - Rigetto del ricorso - Contestazione non idonea ad escludere totalmente il debito - Responsabilità aggravata del creditore - Esclusione.
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto da un unico creditore istante ai sensi dell'art. 6 L. F., il cui credito risulti contestato sopratuttto nel quantum dalla società debitrice in sede giudiziale con motivazioni prima facie fondate, va rigettato, soprattutto nel caso che risulti accertato, sulla base delle eccezioni sollevate dalla stessa debitrice, che, anche qualora quel credito possa essere considerato sussistente nell'an, risulterebbe comunque ammontare ad un importo inferiore ai 500.000 Euro richiesto dall'art. 1 secondo comma, lettera c) L.F. quale limite minimo perchè un soggetto possa essere giudicato fallibile. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Qualora il credito sulla base del quale è stata proposta istanza di fallimento risulti ampiamente e prima facie fondatamente contestato e privo, essendo ancora sub judice, dei requisiti della liquidità e certezza, ma l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società debitrice non risulti comunque idonea a compensare integralmente quanto dalla stessa asseritamente dovuto, il creditore istante non può, per il solo fatto che il suo ricorso sia stato rigettato, essere condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)