Corte di Cassazione (31946/2019) – Azienda assoggettata a procedura concorsuale liquidatoria: possibilità, in caso di cessazione della stessa o di suoi rami, di escludere dal passaggio al cessionario parte dei propri lavoratori.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/12/2019

Corte di Cassazione, Sez.Lavoro, 06 dicembre 2019, n. 31946 - Pres.Vittorio Nobile, Rel.Guido Raimondi.

Procedura concorsuale liquidatoria - Azienda ad essa assoggettata - Trasferimento della stessa o di alcuni suoi rami - Lavoratori dipendenti - Possibilità di escluderne una parte dal passaggio alla società cessionaria - Criteri di scelta  del personale eccedente - Non necessità dell'indicazione.

In deroga a quanto disposto dall'art. 2112 c.c., nel caso che una azienda assoggettata ad una procedura concorsuale liquidatoria intenda trasferire tutti o alcuni suoi  rami è consentito, al fine di conservare i livelli occupazionali,  che, in sede di accordo sindacale, ai sensi dell' art. 47, quinto comma, della Legge n. 428/1990, la stessa possa escludere dal passaggio al cessionario parte del personale eccedente e senza la necessità, , ex artt. 4 e segg. della L. 223/1991 (norme in materia di mobilità), stante la diversità  di ratio dei due istituti e l'assoluta diversità di discipline, di indicare  i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e le modalità di applicazione di tali criteri nei confronti del personale eccedente. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%2031946-2019.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: