Corte di Cassazione (31946/2019) – Azienda assoggettata a procedura concorsuale liquidatoria: possibilità, in caso di cessazione della stessa o di suoi rami, di escludere dal passaggio al cessionario parte dei propri lavoratori.
Corte di Cassazione, Sez.Lavoro, 06 dicembre 2019, n. 31946 - Pres.Vittorio Nobile, Rel.Guido Raimondi.
Procedura concorsuale liquidatoria - Azienda ad essa assoggettata - Trasferimento della stessa o di alcuni suoi rami - Lavoratori dipendenti - Possibilità di escluderne una parte dal passaggio alla società cessionaria - Criteri di scelta del personale eccedente - Non necessità dell'indicazione.
In deroga a quanto disposto dall'art. 2112 c.c., nel caso che una azienda assoggettata ad una procedura concorsuale liquidatoria intenda trasferire tutti o alcuni suoi rami è consentito, al fine di conservare i livelli occupazionali, che, in sede di accordo sindacale, ai sensi dell' art. 47, quinto comma, della Legge n. 428/1990, la stessa possa escludere dal passaggio al cessionario parte del personale eccedente e senza la necessità, , ex artt. 4 e segg. della L. 223/1991 (norme in materia di mobilità), stante la diversità di ratio dei due istituti e l'assoluta diversità di discipline, di indicare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e le modalità di applicazione di tali criteri nei confronti del personale eccedente. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%2031946-2019.pdf