Tribunale di Roma – Fallimento e azione di responsabilità esercitata dal curatore: inapplicabilità nei suoi confronti della clausola arbitrale contenuta nello statuto della società fallita.
Tribunale di Roma, 09 dicembre 2019 - Presidente del Tribunale Francesco Monastero.
Fallimento - Statuto della società fallita - Controversie con amministratori, liquidatori e sindaci - Clausola compromissoria - Previsione della devoluzione ad arbitri - Azione di responsabilità ex art. 146, secondo comma, L.F. - Esercizio da parte del curatore - Inoperatività di quella clausola nei suoi confronti.
Stante che, in difetto di indicazione in senso contrario, deve ritenersi che il curatore, mediante l'esperimento dell'azione di responsabilità nei confonti degli amministratori della società fallita ai sensi dell'art. 146, secondo comma, L.F., intenda promuovere tanto l'azione spettante alla società ai sensi dell'art. 2393 c.c., quanto quella spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2394 c.c., deve escludersi, valutata la natura inscindibile delle due azioni, che possa risultare operativa nei confronti dello stesso curatore la clausola compromissoria inserita nello statuto della società fallita che demandi ad arbitri la decisione di tutte le controversie insorte tra la società e i suoi amministratori, liquidatori e sindaci; ciò in quanto il perimetro operativo di detta clausola non può, neppure in astratto, ricomprendere anche l'azione che spetta ai creditori ai sensi dell'art. 2394 c.c. [nello specifico il Presidente del Tribunale cui il Fallimento aveva richiesto, ai sensi dell'art. 810 c.c., di promuovere la nomina degli arbitri e del relativo presidente ha riconosciuto manifestatamente inesistente la convenzione di arbitrato ed ha conseguentemente rigettato il ricorso promosso per la nomina degli stessi]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzioine riservata)