Corte di Cassazione (30201/2019) – Applicabilità del termine di trenta giorni dalla informativa della cancelleria, sia al reclamo alla Corte d'Appello ex art. 183 L.F. sia al ricorso in Cassazione avverso la decisione sul reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 novembre 2019, n. 30201 - Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo - Tribunale - Decisione in sede di omologazione - Reclamo alla Corte d'appello - Termine per la proposizione - Trenta giorni dall notifica ad opera della cancelleria - Applicabilità del disposto dell'art. 18 L.F.
Concordato preventivo - Decreto di omologazione - Reclamo alla Corte d'Appello - Decisione della Corte territoriale - Ricorribilità in Cassazione - Termine di trenta giorni - Fasi delle impugnazioni - Necessaria uniformità della disciplina applicabile.
Concordato preventivo - Decisione in sede di omologazione - Impugnazioni possibili - Termine per la proposizione - Decorrenza dalla comunicazione/notificazione da parte della cancelleria - Informativa concernente i provvedimenti decisori - Irrilevanza della modalità cui si è fatto ricorso.
Il reclamo alla Corte d'Appello avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 183 L.F. , va proposto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, a prescindere dal fatto che, in caso di mancata omologazione, sia stato conseguentemente pronunciato, ai sensi dell'art. 180, settimo comma, L.F., o meno il fallimento, in quanto risulta necessario individuare unico termine, quello previsto dall'art. 18 L.F. appunto, per la presentazione dell'impugnazione, onde evitare che i termini per proporre la medesima forma di gravame possano mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e della eventualità che, contestualmente al diniego di omologazione, possa o meno essere stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento e della conseguente impugnabilità con il reclamo medesimo anche di quella pronuncia. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso, ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, dalla Corte d'Appello decidendo sul reclamo avverso il decreto di omologazione si applica la disciplina prevista dalla L. Fall., art. 18, comma 14, di modo che lo stesso è ricorribile per Cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria; infatti il permanere anche rispetto all'impugnazione per cassazione delle ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull'omologazione, accordandola o negandola, fa sì che la portata del rinvio compiuta dalla L. Fall., art. 183, comma 2, al procedimento di reclamo vada intesa come riferita all'intero svolgersi delle fasi di impugnazione previsto dalla L. Fall., art. 18 e non solo alla porzione del reclamo.(Principio di diritto)
Si deve considerare irrilevante, ai fini del decorso del termine per proporre ricorso in Cassazione avverso il provvedimento con cui la Corte d'Appello abbia deciso il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull'omologazione del concordato preventivo, stabilire la natura di notificazione o comunicazione dell'informativa concernente tale decisione operata dalla cancelleria, dato che nell'attuale contesto normativo non vi è più ragione per distinguere fra comunicazione e notificazione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%2030201.pdf
[con riferimento alla prima massima , cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I civ., 19 marzo 2012, n. 4304 https://www.unijuris.it/node/2074; 24 settembre 2018, n. 22473 https://www.unijuris.it/node/4474 e 5 agosto 2019, n. 20892 https://www.unijuris.it/node/4907; con rifermento all'ultima massima 09 ottobre 2017, n. 23575 https://www.unijuris.it/node/4225].