Corte di Cassazione (33008/2019) - Ai fini del riconoscimento in sede di insinuazione al passivo di una prelazione, è sufficiente che dal titolo che la giustifica si possa evincere il bene sul quale essa insiste.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/12/2019

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -1, 13 dicembre 2019, n. 33008 - Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Falabella.

Fallimento - Creditore - Sede di ammissione al passivo - Prelazione speciale - Domanda di riconoscimento - Bene sulla quale la prelazione insiste – Aspetti probatori.

In tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, comma 3, n. 4, l.fall. (nel testo novellato a seguito del d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva omesso di considerare come il bene oggetto della prelazione ipotecaria, ancorchè non indicato nè descritto nella domanda di insinuazione, fosse specificato nel contratto di mutuo inserito nel fascicolo del procedimento di insinuazione al passivo). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23002.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: