Tribunale di Roma – Deposito di un ricorso in bianco con l'intenzione di proporre un concordato in continuità: diritto al rilascio del DURC anche in caso di mancata previsione della soddisfazione integrale dei debiti contributivi.

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Data di riferimento: 
08/11/2019

Tribunale di Roma,  Sez. III Lavoro, 08 novembre 2019 - Giudice Sigismina Rossi.

Deposito di un istanza di concordato in bianco - Intenzione di proporre un concordato in continuità - Tribunale - Fissazione del termine per il deposito del piano -  Proponente - Istanza  di autorizzazione al pagamento dei debiti contributivi - Diniego - Diritto al rilascio del DURC - Fondamento.

Concordato preventivo - Debiti contributivi - Proponente  - Pagamento parziale o dilazionato  - Ammissibilità della previsione

Alla luce del disposto dell'art. 3, secondo comma, lettera b),  del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 (Requisiti di regolarità contributiva), che prevede che quella regolarità sussiste comunque nel caso di "sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative"e dell'art. 5 dello stesso decreto che contempla che "in caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare da punto di vista contributivo nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge", si deve ritenere che sussita il diritto del proponente all'emissione del DURC anche nel caso un'impresa abbia presentato ex art. 161, sesto comma, L. F. un ricorso in bianco con l'intenzione di proporre un concordato con continuità aziendale, e ciò seppure, non avendo ancora presentato il piano, non sia certo che questo avrà a prevedere l'integrale pagamento dei debiti contributivi; tanto più, a maggior ragione, laddove in sede di deposito del ricorso quell'impresa abbia richiesto ma non ottenuto dal tribunale l' autorizzazione al pagamento da subito dei crediti per contributi sorti anteriormente, con ciò dimostrando che la sua intenzione era quella di verosimilmente onorare per intero anche in prospettiva futura, fino al decreto di omologazione, quei debiti, ottenendo a fronte di tale istanza comunque il diritto al rilascio da parte dell'INPS del DURC attestante la sua regolarità contributiva.   (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

Si deve osservare che alla luce della norma di cui all’art. 182 ter L.F. (con le modifiche apportate dalla legge 169 2007 e dalla legge 232 2016), è sempre consentito al proponente il concordato di formulare una proposta di pagamento dilazionato ovvero parziale del debito contributivo, ragion per cui, in definitiva, non può configurarsi, allo stato, una legittima pretesa degli enti previdenziali al pagamento integrale del debito pregresso ovvero alla sanatoria delle irregolarità contributive quale condizione necessaria per il rilascio del DURC. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22972.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: