Corte di Cassazione (13271/2019) – Anche se il ricorso per la dichiarazione di fallimento sia stato proposto ante d. lgs. n. 5/2006, va proposta innanzi alla corte d'appello l'impugnazione avverso alla sentenza che sia stata pronunciata successivamente.

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Data di riferimento: 
16/05/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2019, n. 13271 - Pres.Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Sentenza di fallimento - Deposito successivo  all'entrata in vigore del d.lgs n. 5 del 2006 -  Ricorso proposto anteriormente -  Irrilevanza - Impugnazione - Ricorso all'opposizione avanti al tribunale - Esclusione - Necessità  del ricorso al reclamo avanti alla corte d'appello. Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale e s'introduce un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare definita. Ne consegue che ove la predetta sentenza sia stata depositata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 5 del 2006, l'impugnazione deve essere proposta con l'appello anche quando il ricorso risulti proposto prima del 15 luglio 2006. (Massima ufficiale) [nella specifico, la Corte di Cassazione ha pertanto cassato senza rinvio il giudizio di impugnazione instaurato contro la sentenza del tribunale che aveva pronunciato il fallimento, come emessa in data successiva al 16 luglio 2006 anche se in riferimento ad un ricorso depositato anteriormente, in quanto quel giudizio non poteva essere proseguito essendo stato instaurato avanti al tribunale nella vecchia sede dell'opposizione anzìchè innanzi alla Corte d'Appello ai sensi del novellato art. 18 L.F., ragion per cui quella sentenza dichiarativa del fallimento si doveva considerare non appellata e, pertanto, passata in giudicato]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22416.pdf

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