Tribunale di Bergamo – L'assunzione nel tempo da parte di un lavoratore dipendente, privo di altri redditi, di debiti im misura eccedente il terzo della retribuzione lo rende "non meritevole" dell'ammisione ad un piano del consumatore.
Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate, 09 novembre 2019 - Giudice Giovanni Panzeri.
Crisi da sovraindebitamento - Modalità di composizione - Ricorso alla procedura di accordo di ristrutturazione - Approvazione dei creditori - Presupposto necessario - Ipotesi di presentazione di un piano del cosumatore - Ammissione o omologazione - Valutazione rimessa al giudice - Requisito della "meritevolezza" - Condizioni richieste per considerarlo sussistente.
Lavorarore dipendente privo di beni patrimoniali - Assunzione nel tempo di più finanziamenti - Indebitamento per oltre il terzo della sua retribuzione - Crisi da sovraindebitamento - Proposizione di un piano del consumatore - Giudice - Non ammissione - Assenza del presupposto della "meritevolezza."
Lavoratore dipendente - Soggetto privo di beni patrimoniali - Crisi da sovraindebitamento - Possibile ricorso alla procedura di liquidazione dei beni - Esclusione.
Stante che, ai fini della risoluzione della crisi da sovraindebitamento, le due procedure previste dall'art 7 della L.3/2012 di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano del consumatore si differenziano tra loro in quanto solo la prima è subordinata all'approvazione del ceto creditorio, nel caso del piano del consumatore è il giudice che, sia in sede di ammissione alla procedura, sia in sede di giudizio di omologazione, deve valutare, come espressamente sancito dall'art. 12 bis, terzo comma di detta legge, il requisito della "meritevolezza" del debitore, verificando: 1) che lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva. di poterle adempiere, e 2) che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Quanto al presupposto dell'assunzione giustificata di obbligazioni, si deve considerare "meritevole " dell'omologazione di un piano del consumatore, il debitore che, tenuto conto della sua situazione attuale e futura, abbia, in base ad una valutazione di buon senso, fatto affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori; quanto al presupposto di un incolpevole ricorso al credito, si deve considerare comunque "meritevole" il debitore che, pur avendo assunto un debito eccessivo, abbia, senza alcun intento fraudolento o abusivo, correttamente valutato, anche in prospettiva futura, la consistenza del proprio patrimonio [nello specifico, il tribunale ha, considerato "non meritevole" il soggetto, non titolare di alcun bene liquidadabile, che poteva fare affidamento solo sul suo stipendio da lavoro dipendente, non suscettibile di sostanziali variazioni in aumento future, e che, ciò nonostante, aveva contratto debiti per oltre il terzo della sua retribuzione mensile]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
In un caso in cui il soggetto sovraindebitato non possieda alcun bene patrimoniale mobile o immobile e non sia titolare di crediti di alcun tipo e possa fare affidamento sul suo solo stipendio, si deve ritenere che lo stesso non possa fare neppure ricorso alla procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter e ss. della L. 3/2012, in quanto i redditi da lavoro nascono già liquidi e non possono essere ricompresi nel novero dei beni da liquidarsi da parte di un liquidatore che venisse a tal fine nominato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)