Corte di Cassazione (4893/2019) - Reclamo ex art. 18 l.fall. e possibilità per il debitore di indicare i mezzi di prova, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.

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Data di riferimento: 
19/02/2019

Cassazione civile, sez. VI, 19 Febbraio 2019, n. 4893. Est. Loredana Nazzicone.

Reclamo ex art. 18 l.fall. - Debitore non costituito innanzi al tribunale - Indicazione per la prima volta dei mezzi di prova - Ammissibilità

 Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della l.fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22396.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: