Tribunale di Isernia – Inaccoglibilità di un'istanza di fallimento proposta da un istituto di credito che non sia stata preceduta da alcuna azione monitoria o da alcuna azione esecutiva individuale non giunte a buon fine.
Tribunale di Isernia, Sez. Unica, 06 novembre 2019 - Pres. Michele Nardelli, Rel. Michaela Sapio, Giud. Martina Guenzi.
Banca - Istanza di fallimento - Iniziativa non preceduta dall'esperimento di azioni monitorie o esecutive individuali - Credito contestato dal soggetto fallendo - Rigetto del ricorso.
Quantunque anche un credito contestato possa risultare consono ad essere posto alla base di un'istanza di fallimento essendo sufficiente che l'esistenza del credito sia accertata incidentalmente, l'istanza di fallimento non può comunque tradursi da parte dell'istante in un espediente per raggiungere il soddisfacimento del credito, senza ricorrere ad azioni di cognizione o esecutive individuali, vieppiù in un caso come quello di specie in cui la banca ricorrente ex art. 6 L.F. documenti il suo credito sulla sola base dell'estratto di saldaconto, reso conforme ex art. 50 L.F., in quanto tale documento risulta idoneo a costituire prova in un giudizio monitorio, ma non in un giudizio differente quale quello volto alla dichiarazione di fallimento, ed in cui l'istanza di fallimento non risulti essere stata preceduta da alcuna azione volta ad accertare giudizialmente, anche in forma monitoria, il credito o da alcuna azione esecutiva individuale, non essendovi traccia nel fascicolo di un qualche precetto o di un qualche tentativo di pignoramento che si sia concluso con esito negativo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22847.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701]