Corte di Cassazione (30538/2018) – Procedimento per la dichiarazione di fallimento: non perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Possibile fissazione di un nuovo tassativo termine per procedervi.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/11/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018, n. 30538 - Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Dichiarazione di fallimento -  Procedimento -  Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza -  Termine non perentorio - Non spontanea costituzione del fallendo  - Giudice - Possibile fissazione di un nuovo termine - Rispetto necessario a pena di decadenza.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22328.pdf

[con riferimento alla diversa ipotesi  del reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e della perentorietà in quel caso, nel rispetto del prevalente principio della ragionevole durata dei processi, del termine per la sua notificazione, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11541 https://www.unijuris.it/node/3449]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: