Corte di Cassazione (30538/2018) – Procedimento per la dichiarazione di fallimento: non perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Possibile fissazione di un nuovo tassativo termine per procedervi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018, n. 30538 - Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.
Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Termine non perentorio - Non spontanea costituzione del fallendo - Giudice - Possibile fissazione di un nuovo termine - Rispetto necessario a pena di decadenza.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22328.pdf
[con riferimento alla diversa ipotesi del reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e della perentorietà in quel caso, nel rispetto del prevalente principio della ragionevole durata dei processi, del termine per la sua notificazione, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11541 https://www.unijuris.it/node/3449]