Tribunale di Isernia – Istanza di fallimento proposta mediante produzione di fatture non pervenute o accettate dalla debitrice e basata su visure di protesti non elevati da creditori ricorrenti: insufficienza probatoria.
Tribunale di Isernia, 14 novembre 2019 - Pres. Michele Nardelli, Rel. Michaela Sapio, Giud. Martina Guenzi.
Dichiarazione di fallimento - Istanze ex art. 6 L.F. - Prova dei crediti - Fatture non pervenute né accettate dalla debitrice - Documentazione da considerare insufficiente - Rigetto dei ricorsi.
Unico creditore - Istanza di fallimento - Credito inferiore ai 30.000 Euro - Visure di protesti elevati da creditori non ricorrenti - Produzione integrativa - Documentazione non utile a sottendere un'insolvenza - Rigetto del ricorso.
Non è sufficiente a ritenere i ricorrenti legittimati a proporre istanza di fallimento la produzione di sole fatture, laddove risultino non pervenute né accettate dalla debitrice, nè accompagnate da un documento di trasporto, né registrate nelle scritture contabili della società nei cui confronti tale istanza è stata proposta. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
La produzione da parte di un creditore della visura dell'elevazione in capo al debitore di protesti, che non risultino oggetto di contestuali istanze di fallimento abbinate a quella da lui proposta ai sensi dell'art. 6 L.F., non può ritenersi sufficiente a fondare una declaratoria di fallimento laddove il suo credito non superi il limite dei 30.000 Euro, previsto dall'art. 15, ultimo comma, L.F., quale soglia minima per potervi procedere. Ciò, in quanto i protesti costituiscono, per pacifica definizione, l’attestazione, fatta da un pubblico ufficiale, in ordine al mancato pagamento di titoli in un determinato periodo storico da parte dell'obbligato principale, che potrebbe sottendere non una insolvenza ma altre circostanze di diversa natura, non soltanto non dipendenti dalla volontà dell’obbligato, bensì addirittura, ad es. nel caso di furto o smarrimento di titoli, contra debitorem, ed altresì in quanto la lettera dell'ultimo comma dell’art. 15 L. F. si riferisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, a “debiti scaduti e non pagati”, onde tale norma verrebbe disattesa se la produzione di protesti venisse considerata rilevante per emettere una sentenza di fallimento, stante che, dopo che sono stati levati, potrebbero essersi verificati dei pagamenti tardivi. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)