Corte di Cassazione (19151/2019) – Dichiarazione, senza fissazione di udienza, di inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva di un credito, perché formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l.fall. e mezzi di impugnazione.
Cassazione civile, sez. I, 17 Luglio 2019, n. 19151. Pres. Didone. Est. Lamorgese.
Domanda tardiva - Decreto di inammissibilità - Omessa udienza di verifica - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Fondamento
Il decreto del giudice delegato che, senza fissare l'udienza di verifica, dichiari senz'altro inammissibile la domanda di insinuazione tardiva di un credito, perché formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l.fall., è impugnabile con l'opposizione di cui all'art. 99 l.fall. e non con il reclamo ex art. 26 l.fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore. (massima ufficiale)