Trib. di Nola - Liquidazione del compenso al legale e rifiuto dell'autorizzazione al prelievo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/09/2009

Tribunale di Nola, 2 settembre 2009 - Pres. Perpetua - Est. Quaranta.

Fallimento - Crediti prededucibili sorti nel corso della procedura - Valutazione del loro integrale pagamento - Necessità - Liquidazione del compenso al difensore - Omessa autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento.

Qualora non sia possibile presumere che l'attivo del fallimento consenta di soddisfare i crediti liquidi, esigibili e non contestati sorti nel corso del fallimento, il giudice delegato che liquida i compensi spettanti al difensore del fallimento può negare l'autorizzazione al prelievo dal conto della procedura ed il relativo provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 26 legge fall. nel termine di dieci giorni dalla sua comunicazione da parte del cancelliere o dal momento in cui l'interessato ne ha estratto la copia integrale. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Nola 2 settembre 2009.pdf132.85 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: