Tribunale di Benevento – Presupposti di accoglibilità della richiesta di scioglimento di un contratto di factoring in corso, presentata contestualmente al deposito di una domanda c.d. prenotativa di concordato.
Tribunale Ordinario di Benevento, Collegio preposto ai fallimenti, 11 ottobre 2019 - Pres. Michele Monteleone, Est. Maria Letizia D'Orsi, Giud. Serena Berruti.
Domanda di concordato - Contratto di factoring in corso - Istanza di scioglimento - Contestuale presentazione - Tribunale - Presupposti di accoglibilità - Verifiche da effettuarsi.
Concordato preventivo - Domanda c.d. prenotativa e contestuale istanza di sospensione dei contratti in corso - Deposito consentito - Possibilità ammessa con riferimento ad ogni tipo di contratto - Particolari specifiche ipotesi escluse ex art 169 bis, quarto comma, L.F..
Il tribunale al fine di decidere dell'accoglibilità o meno di una domanda ex art. 169 bis L.F. di scioglimento di un contratto di factoring che risulti ancora pendente, come avanzata dal soggetto proponente un concordato preventivo, deve oltre che scrutinare la legittimità di tale richiesta, verificando che effettivamente tale contratto risulti ineseguito o non completamente eseguito al momento della presentazione di quell'istanza, anche verificare che la misura protettiva richiesta sia coerente col piano concordatario prospettato [nello specifico un concordato con continuità aziendale], vale a dire che determini, ad un tempo, una riduzione del fabbisogno concordatario ed un incremento dei margini dell' attivo realizzabile, rendendo possibile, nel rispetto dellapar condicio creditorum, beneficiando la proponennte di un cash flow di rilevante entità determinato dai pagamenti dei suoi più importanti clienti, allo stato destinati e vincolati, la soddisfazione di un maggior numero di creditori; deve altresì accertare che, sucessivamente alla domanda di scioglimento, il factor non abbia erogato nessuna anticipazione finanziaria per i crediti ottenuti in cessione e che la cessione stessa sia stata effettuata pro solvendo e non pro soluto. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
E' ormai indiscusso che la domanda di sospensione dei contratti in corso possa essere depositata anche in caso di domanda c.d. prenotativa di concordato, come da espressa disposizione normativa (art. 169 bis L.F.), che prevede la proponibilità della domanda con il ricorso ex art. 161 L.F. senza distinguo tra primo e sesto comma, e che possa essere proposta con riferimento ad ogni tipo di contratto, eccettuati quelli espressamente esclusi dal quarto comma del soppraccitato art.169 bis. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)