Corte di Cassazione (31825/2018) Individuazione dei ricavi lordi ai fini dell’applicazione dell’art. 1 della legge fallimentare per la dichiarazione di fallimento.
Cassazione civile, sez. VI, 10 Dicembre 2018, n. 31825. Est. Terrusi.
Ricavi lordi per la valutazione dei requisiti di fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. b), l.fall. - Riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5), lett. A), dello schema di conto economico ex art. 2425 c.c.
In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i "ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle voci n. 1) ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5) ("altri ricavi e proventi") dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A), c.c., poiché il criterio quantitativo dei ricavi lordi annui va correlato alla sola gestione ordinaria dell'impresa, restando fuori dal relativo computo i "proventi finanziari", le "rivalutazioni" e i "proventi straordinari", rispettivamente indicati dall'art. 2425, lett. C), D) ed E), c.c., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 139 del 2015. (massima ufficiale)