Corte di Cassazione (1465/2019) - Istanza di fallimento riferita ad una situazione debitoria in relazione alla quale la fallenda cancellata dal registro delle imprese vanta un diritto di manleva.

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Data di riferimento: 
18/01/2019

Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1465. Pres. Didone. Est. Falabella.

Cancellazione dal registro delle imprese di società in liquidazione dopo la conclusione di procedimento liquidatorio – Invocazione del diritto di manleva in relazione alla posizione debitoria – Fallibilità.

Il fallimento della società cancellata dal registro delle imprese a seguito di conclusione del procedimento di liquidazione in tanto può essere dichiarato in quanto al manifestarsi di un nuovo debito, entro il termine di cui all'art. 10, comma 2, l.fall., non si contrapponga l'emersione di una situazione creditoria idonea ad assicurarne il soddisfacimento. Quest'ultima non può essere, tuttavia, rappresentata dal diritto di manleva eventualmente correlato al debito rimasto insoddisfatto, posto che la garanzia in parola opera solo in conseguenza dell'adempimento, da parte del garantito, dell'obbligazione principale, palesandosi inidonea ad incidere sulla dinamica attuativa della medesima obbligazione, proprio perché suscettibile di rimanere inadempiuta. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22498.pdf      

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: