Tribunale di Mantova – Fallimento chiuso ai sensi dell'art. 118, primo comma. n.4, L.F.: inammissibilità della pronuncia di un nuovo fallimento nei confronti dello stesso debitore prima che sia decorso il quinquiennio di cui all'art. 121 L.F.

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Data di riferimento: 
26/09/2019

Tribunale di Mantova, 26 settembre 2019 - Pres. Andrea Gibelli, Rel. Mauro P. Bernardi, Giud. Silvia Fraccalvieri.

Fallimento - Chiusura ex art 118, primo comma, n. 4 L.F. - Quinquiennio non ancora trascorso - Proposizione di una nuova istanza di fallimento - Inammissibilità.

Ove una procedura fallimentare risulti essere stata chiusa ai sensi dell'art. 118, primo comma, n. 4, L.F., va dichiarata inammissibile l'istanza di nuovo fallimento proposta da un creditore nei confronti dello stesso debitore, prima che sia decorso il quinquennio previsto dall'art. 121 L..F.,, in quanto nei confronti dello stesso potrebbe essere unicamente disposta, in presenza dei necessari presupposti, la riapertura del fallimento. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

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