Tribunale di Cassino – Risultano esenti da revocatoria i pagamenti effettuati dall'imprenditore poi fallito a favore di lavoratori autonomi con rapporto di collaborazione non sporadico.
Tribunale di Cassino, Sez. Civile, 16 settembre 2019 - Giudice Lorenzo Sandulli.
Lavoratori autonomi - Svolgimento di prestazioni occasionali ma non sporadiche - Corrispettivo loro spettante - Pagamento eseguiti dall'imprenditore poi fallito - Non revocabilità.
Non risultano revocabili, in quanto rientranti nell' ambito dell'esenzione di cui all' art. 67, terzo comma, lettera f), L.F., non solo i pagamenti di corrispettivi effettuati, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, dall'imprenditore fallito a favore di suoi dipendenti subordinati, ma anche quelli dallo stesso posti in essere a favore di lavoratori autonomi a fronte di prestazioni da questi eseguite, anche se non continuative ed occasionali purchè non singole o sporadiche; ciò in quanto lo scopo della norma è quello di tutelare tutte le forme di lavoro. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)