Tribunale di Brescia – Fallimento: revocabilità del pagamento effettuato in periodo sospetto da una società terza a favore di una creditrice della fallita con denaro da considersi proveniente dalla stessa fallita.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 10 settembre 2019.
Fallimento - Società terza - Periodo sospetto - Pagamento effetuato per conto della società poi fallita - Utilizzo di denaro da considerarsi proveniente da quella - Atto estintivo da considersi anormale - Revocabilità.
Revocatoria fallimentare - Ipotesi contemplata dell'art. 67, primo comma, L.F. - Scientia decoctionis - Presunzione - Prova contraria gravante sul convenuto - Necessità di una "prova positiva".
I pagamenti che una società terza abbia effettuato a favore di una creditrice della fallita, quando questa si trovava ancora in bonis, utilizzando denaro che all'epoca, le era pervenuto, in qualità di soggetto indicato per l'adempimento ai sensi dell'art. 1188 c.c., da parte di clienti debitori della stessa fallita, devono ritenersi revocabili, se eseguiti nell'anno anteriore al fallimento di quella, ai sensi del disposto dell'art. 67, primo comma, n. 2, L.F. in quanto da considerarsi quali atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati in modo anomalo mediante denaro della fallita; ciò a meno che la revocanda non fornisca la prova dell'inscientia decoctionis. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
In tema di revocatoria fallimentare al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art. 67, primo comma, L.F., grava sul convenuto l'onere della prova contraria e non risulta sufficiente che questi dimostri l'assenza di circostanze idonee ad evidenziarne la sussistenza, ma risulta necessario che lo stesso dimostri in modo positivo che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore, autore dell'atto revocabile, si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa [nello specifico, in assenza da parte dell'accipiens di una "prova positiva" in senso contrario, il tribunale ha ritenuto che la conoscienza dello stato d'insolvenza da parte del beneficiario del pagamento revocabile dovesse presumersi, sia in quanto ci si trovava di fronte a due società operanti nel medesimo settore e nel medesimo ambito territoriale che avevano intrattenuto ripetuti rapporti negoziali, sia del fatto che, in quella particolare circostanza, la creditrice si fosse accontentata di un pagamento solo parziale delle sue spettanze, senza che fossero poi intervenuti da parte sua solleciti per il pagamento del debito residuo]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22569.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 novembre 2016, n. 23424 https://www.unijuris.it/node/3071]