Tribunale di Udine – Contratto di affitto d'azienda sciolto a seguito di recesso ex art. 79 L.F. del curatore della concedente: ammissione in chirografo del credito di restituzione dei canoni indebitamente anticipati dall'affittuaria.

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Data di riferimento: 
14/03/2018

Tribunale di Udine, Sez. II civ., 14 marzo 2018 – Pres. Francesco Venier, Giud. Annalisa Barzazi, Rel. Gianmarco Calienno.   

Fallimento – Affitto d'azienda – Recesso ex art. 79 l.f. - Canoni anticipati – Restituzione -Ammissione al passivo – Chirografario. 

Fallimento – Affitto d'azienda – Recesso ex art. 79 l.f. - Clausole contrattuali riguardanti gli effetti della risoluzione anticipata – Applicazione – Esclusione. 

Nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda stipulato antefallimento della concedente, in occasione del quale l'affittuaria abbia versato in anticipo i canoni pur non avendone assunto un'obbligazione contrattuale, e si verifichi successivamente l'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore, il credito da restituzione dei canoni pagati per il periodo successivo deve essere ammesso al passivo in via chirografaria, trattandosi di prestazioni sin dall'origine – antecedente al fallimento – indebite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’esercizio del diritto di recesso previsto dall’art 79 l.f., trattandosi di recesso legale, esclude l’applicazione delle disposizioni del contratto di affitto d’azienda che prevedano conseguenze specifiche in caso di risoluzione anticipata del contratto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

[Il presente provvedimento è stato confermato da Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 ottobre 2019, n. 25470, in questa Rivista https://www.unijuris.it/node/4857]

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: