Tribunale di Treviso – Natura del controllo svolto dal tribunale in sede di omologa di un accordo di ristrutturazionedei debiti.
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 18 settembre 2019 (data della pronuncia) – Pres. Antonello Fabbro, Rel. Petra Uliana, Giud. Clarice Di Tullio.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Procedura concorsuale - Controllo del tribunale in sede di omologa – Analogia con quello svolto in sede di concordato preventivo – Verifica formale della documentazione e della legalità dell'accordo.
Stante che, ad avviso della Suprema Corte, anche l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve far rientrare nell'ambito delle procedure concorsuali, e che il controllo che il tribunale esegue ai sensi dell' art. 182 bis L.F. deve ritenersi analogo a quello che esercita in sede di concordato preventivo, anche il sindacato che il tribunale effettua in sede di omologa di un tale accordo non può essere limitato ad un controllo formale della documentazione a tal fine richiesta, ma deve estendersi anche alla verifica della legalità sostanziale dell'accordo stesso [nello specifico il Tribunale, avendo rilevato che allo stato non pareva sussistere il requisito della fattibilità giuridica, sia per la violazione delle norme in materia di veritiera indicazione dei crediti, sia per l'inadeguatezza dell'attestazione del professionista, ha fissato un'apposita udienza per approfondire, nel contradditorio col debitore e con l'attestatore, le imprecisioni e le carenze riscontrate]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%2018%20settembre%202019_0.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, sez. I civ., 28 marzo 2017, n. 7959 https://www.unijuris.it/node/3445; 18 gennaio 2018, n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909 e 08 maggio 2019, n. 12064 https://www.unijuris.it/node/4704 ]