Tribunale di Vicenza – Concordato preventivo con continuità aziendale: comportamento del debitore volto ad impedire la presentazione di proposte concorrenti.

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Data di riferimento: 
30/04/2019

Tribunale di Vicenza, 30 aprile 2019 – Pres. Est. Giuseppe Limitone.

Concordato preventivo con continuità aziendale  - Aumento del capitale comportante trasferimento d'azienda  - Operazione volta ad evitare la gara con i terzi -  Proponente – Percentuale offerta ai chirografari  inferiore ai 30% - Probabile presentazione di proposta concorrente - Notizia appresa dal debitore – Modifica della proposta – Offerta elevata oltre la soglia del 30% du cui all'art. 163, 5° comma, L.F. - Scopo -  Preclusione  della presentazione della proposta concorrente – Innalzamento da considerarsi inefficace - Proposte sottoposte al voto dei creditori.

Nonostante l'art. 163, quinto comma, L.F. preveda, quale condizione di ammissibilità della presentazione di una proposta concorrente rispetto a quella del proponente un concordato preventivo con continuità aziendale [nello specifico, una proposta che contemplava un aumento del capitale sociale che sostanzialmente avrebbe comportato il trasferimento dell'azienda, creando una barriera all'ingresso di terzi in competizione], la necessità  che il debitore, come  attestato nella relazione del professionista ex art 161, terzo comma, L.F., non abbia offerto ai chirografari una percentuale  di soddisfacimento dei loro crediti di almeno il trenta per cento, si deve ritenere che una proposta concorrente si debba considerare comunque ammissibile laddove il debitore concordatario abbia inizialmente presentato una proposta prevedente una percentuale di soddisfazione dei chirografari inferiore a detta percentuale, salvo poi elevarla al di sopra della stessa al solo scopo di precludere l'ingresso della proposta concorrente di cui aveva avuto notizia, che prevedeva una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari ampiamente migliorativa e, superiore al trenta per cento [a quel punto le due proposte verranno sottoposte al voto ex art 163 L.F. e qualora  prevalga quella formulata dal concorrente si farà ricorso all'ipotesi prevista dall'art. 185, sesto comma, L.F., in combinato disposto con l'art. 165, quinto comma, L.F., che consente la nomina di un commissario giudiziario "ad acta" per il compimento di tutto quanto occorra per la piena attuazione della proposta medesima]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22502

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