Tribunale di Pistoia – Crisi da sovraindebitamento: applicabilità analogica del disposto dell'art. 169 bis L.F. anche agli accordi di composizione ex artt. 10 e segg. della L. 3/2012.
Tribunale Ordinario di Pistoia, Sez. Civ., 23 febbraio 2015 – Giud. Daniela Garufi.
Crisi da sovraindebitamento – Accordo di composizione - Contratti di finanziamento inseguiti dal debitore – Scioglimento a fronte dell'offerta di un indennizzo – Applicazione analogica dell'art. 169 bis L.F.- Ammissibilità.
In sede di proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nessuna norma della L. 3/2012 esclude che il proponente, i cui debiti da soddisfare provengano sostanzialmente da contratti di finanziamento rimasti inadempiuti solo a latere debitoris, possa, impegnandosi a corrispondere ai creditori un indennizzo pari ad una percentuale dei debiti insoddisfatti, ottenere, analogamente a quanto avviene in sede di concordato preventivo in presenza di contratti pendenti, ai sensi dell'art. 169 bis L.F., lo scioglimento di quei contratti e ciò accedendo all'interpretazione di detta norma che non ne limita l'applicabilità alle sole ipotesi di contratti bilateralmente ineseguiti [nello specifico, il tribunale, accertato in particolare che l'accordo era stato raggiunto col consenso di oltre il 90% dei creditori, onde il piano si poteva considerare fattibile, e che la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria era data dalla distribuzione ai creditori di una parte dei redditi dii lavoro percepiti dai due debitori proponenti, marito e moglie, ben oltre il quadriennio previsto dall'art. 14 undicies della L. 3/2012, ha omologato l'accordo come proposto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)