Corte di Cassazione (4244/2019) – Fallimento: inapplicabilità del termine di decadenza triennale all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ai sensi dell'art. 66 L.F.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 febbraio 2019, n. 4244 – Pres. De Chiara Carlo, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Fallimento – Curatore – Esperimento di azione revocatoria ordinaria – Termine di decadenza triennale ex art. 69 bis L.F. - Inapplicabilità – Ragioni.
In ambito fallimentare, l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 L.F., si deve ritenere che non sia soggetta al termine triennale di decadenza di cui all'art. 69 bis L.F.; ciò, sia per motivi di natura letterale, dato che il primo degli articoli suindicati prevede che il debitore possa domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore "secondo le norme del codice civile" ed il secondo che il regime da esso contemplato si applichi alle azioni "disciplinate" dalla Sezione II, Titolo I, Capo III, della legge fallimentare, vale a dire solo a quelle regolate dagli artt. 67 e 69 L.F., sia di ordine sistematico, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologiche, in quanto appare irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi, quelli della messa dei creditori, di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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