Corte di Cassazione (16864/2018) – Validità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti del socio illimitatamente responsabile e della società da lui rappresentata anche se eseguita tramite il servizio postale.

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Data di riferimento: 
26/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 giugno 2018, n. 16864 – Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Imprenditore individuale o collettivo – Dichiarazione di fallimento - Procedimento previsto per addivenirvi – Notifica di ricorso ed avviso di convocazione  –  Effettuazione nel rispetto  dell'art. 15, terzo comma, L.F. -  Modalità semplificata -  Comunicazione tramite posta elettronica a cura della cancelleria - Obbligo per l'imprenditore di renderla possibile – Presupposto necessario - Acquisizione di un valido indirizzo PEC - Mancato rispetto – Difetto di notifica – Responsabilità  ricadente sul soggetto fallito.

Società di persone – Dichiarazione di fallimento – Notifica di ricorso e avviso di convocazione – Ufficiale giudiziario –  Comunicazione al socio illimitatamente responsabile - Utilizzo del servizio postale – Modalità valida anche nei confronti della società dallo stesso rappresentata -

Rispetto della previsione del codice di rito – Possibilità di farvi ricorso in alternativa alle modalità semplificate di cui all'art. 15 L.F.

Si deve ritenere oramai acclarato, alla luce delle ripetute affermazioni in tal senso della Suprema Corte, che l'art. 15, comma 3, L.F., come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del  d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012,  abbia, al fine di agevolare la celerità del procedimento fallimentare, introdotto un procedimento speciale, sotto il profilo della sua maggiore semplicità rispetto al corrispondente regime ordinario codicistico (di cui agli artt. 138 e segg. e 145 c.p.c. a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), per la notificazione del ricorso di fallimento, che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze  negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi, in entrambi i casi, di un indirizzo PEC e di tenerlo operativo; ciò in quanto la stessa  Costituzionale, escludendo che il disposto della norma fallimentare contrasti  con gli artt.. 3 e 24 Cost., ha inteso  positivizzare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.  (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò riteneresi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica - cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie (Massima ufficiale) [nello specifico, con riferimento ad un'ipotesi in cui la notifica del ricorso ad una società in accomandita semplice aveva avuto luogo, anche in considerazione di quanto disposto dal terzo comma dell'art.147 L.F., da parte dell'ufficiale giudiziario, direttamente nei confronti del socio accomandatario per mezzo del servizio postale, la Corte,  al fine di confermare che la stessa poteva considerarsi validamente effettuata alla luce del combinato disposto degli artt. 145, terzo comma, e 149 c.p.c., ha precisato che doveva indurre a tale conclusione sia il fatto che l'art. 15, comma 3, L.F.,  giusta la sua formulazione, regola la sola ipotesi di instaurazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale, sia esso un imprenditore individuale o una società commerciale, poiché non reca alcun richiamo all'art. 147 L.F. per quanto concerne la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, sia la circostanza che i soci illimitatamente responsabili, in quanto tali, non sono obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare alla Camera di Commercio, talché, anche qualora ne dispongano, la irreperibilità all'indirizzo informatico non può essere ritenuta "colpevole", ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, L.F.]. (Pierluigio Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22261.pdf  

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 11 luglio 2017, n. 162 https://www.unijuris.it/node/4078;  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre  2016, n. 17946 https://www.unijuris.it/node/3061 e 12 gennaio 2017, n. 602 https://www.unijuris.it/node/3134 ; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 05 marzo 2018, n. 5080  e 14  marzo 2018, n. 6378 https://www.unijuris.it/node/4230 e https://www.unijuris.it/node/4043]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: