Corte di Cassazione (15094/2019) – Rapporto di continenza tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento e conseguenze processuali della mancata riunione dei procedimenti.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 07/10/2019 - 11:27
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Data di riferimento:
31/05/2019
Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2019, n. 15094. Est. Pazzi.
Rapporto di continenza tra domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Omessa riunione dei procedimenti – Conseguenze.
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza, che impone la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; tuttavia l'omessa riunione non determina alcuna nullità, né impedisce la dichiarazione di fallimento, quando il tribunale abbia già disposto la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, purché il debitore abbia avuto formale conoscenza dell'iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: