Corte di Cassazione (15013/2018) – Concordato preventivo: presupposti perchè delle omissioni informative commesse dal proponente possano costituire atti in frode.

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Data di riferimento: 
08/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2018, n. 15013 – Pres. Antonio Didone, Rel . Francesco Terrusi.

Concordato preventivo  - Proponente – Rappresentazione della situazione debitoria – Occultamento volontario di  situazioni rilevanti – Condotta scoperta dal commissario giudiziale - Idoneità ad influire sul giudizio dei creditori – Comportamento costituente "atti in frode" – Revoca  dell'ammsssione.

Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Nella specie, la corte territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo per essersi accertata una situazione debitoria di gran lunga superiore a quella emergente dalla domanda, escludendo potessero riscontrarsi al riguardo "mere irregolarità contabili"). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22257.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: