Corte di Cassazione (18544/2019) – Giudizio di opposizione allo stato passivo e acquisizione della documentazione custodita nel fascicolo della procedura. Termine per la presentazione della domanda di insinuazione in caso di crediti sopravvenuti.

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Data di riferimento: 
10/07/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 luglio 2019, n. 18544 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Strato passivo – Giudizio di opposizione – Documenti già prodotti nel corso della verifica – Necessità della riproduzione – Esclusione – Indicazione specifica – Criterio sufficiente – Acquisizione d 'ufficio.

Fallimento – Credito sopravvenuto – Domanda di ammissione al passivo – Termine per la proposizione – Applicazione dell'art. 101, primo comma, L.F. - Esclusione – Fissazione  comunque del termine di un anno – Decorrenza dal verificarsi delle condizioni d'esistenza del credito – Criterio da adottarsi.

Fallimento – Precedente stipula di un preliminare di vendita – Curatore – Istanza di scioglimento -  Primissario acquirente -

 

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza, ex art. 99, comma 2, n. 4, L.F., non è tenuto a ridepositare ma deve soltanto indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi, se già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il "termine decadenziale" di dodici (o sino a diciotto) mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo per la presentazione di domande tardive di ammissione, di cui all'art. 101, primo comma, L.F., si deve ritenere non possa trovare applicazione nei confronti dei crediti sopravvenuti, vale a dire dei crediti in cui vengono a maturare le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Pur tuttavia, non risulta per tale ragione corretto ritenere che il termine per la presentazione della domanda di insinuazione dei crediti sopravvenuti si possa considerare illimitato e neppure che risulti determinabile mediante richiamo a quanto stabilito dall'art. 101 ultimo comma, L.F. con riferimento alla diversa ipotesi di ritardo dipeso da causa non imputabile al creditore; ragion per cui, in assenza di un precisa delimetazione temporale come fissata dal legislatore, si deve ritenere risulti necessario fare riferimento, per rendere quella diversa scadenza comunque adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori tardivi, ad un termine anch'esso  annuale da farsi, in tal caso, decorrere dal momento stesso in cui le condizioni di partecipazione al passivo si siano verificate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi specifica di credito volto al rimborso dell'acconto sul prezzo di un acquisto immobiliare versato a seguito di preliminare poi sciolto dal curatore ex art. 72 L.F,  risulta manifestatamente non idoneo a comportare comunque l'applicazione dell'art. 101, primo comma, L.F. alla domanda di insinuazione formulata oltre il "termine decadenziale" previsto da quella disposizione la circostanza per cui la società in bonis ben avrebbe potuto mettere in mora il curatore, facendogli assegnare un termine dal giudice delegato non superiore a sessanta giorni, ex art. 72, comma 2. L.F. per eventualmente  sciogliersi dal preliminare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22270  

 

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cass., 18 maggio 2017, n. 12548 https://www.unijuris.it/node/3433; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16218 https://www.unijuris.it/node/2787].

[Per completezza, il tribunale ha ritenuto opportuno rilevare in materia che nessun argomento - per il diritto da applicare alla fattispecie dei crediti sopravvenuti - può correttamente trarsi dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. La normativa del CCI, non risulta infatti contemplare disposizioni relative allo spettro di detta particolare tipologia di crediti, seppure risulti innovativa – ma sicuramente non esplicitativa, o esplicativa, di regimi già "latenti" - laddove viene a incidere, sia abbreviandoli, sia modificandone la conformazione, su tempi e modi di ammissione delle domande tardive (cfr. in specie, la norma dell'art. 208, comma 3, CCI in tema di ritardo non dipeso da causa del creditore)].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: