Tribunale di Como – Fallimento e disciplina dei crediti prededucibili: ipotesi in cui è possibile ottenere il pagamento del credito in modo più snello senza dover far ricorso al procedimento di ammissione al passivo.
Tribunale di Como, Sez. I civ., 16 luglio 2019 – Pres. Paola Parlati, Rel. Alessandro Petronzi, Giud. Laura Serra.
Fallimento – Compensi spettanti agli ausiliari nominati ex art. 25 L.F. - Crediti prededucibili – Modalità di soddisfazione – Assenza di contestazioni – Possibile pagamento anche al di fuori del riparto – Presenza di contestazioni – Procedimento di accertamento del passivo – Necessario ricorso.
I crediti prededucibili sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 L.F., in particolare i crediti professionali dei soggetti che hanno prestato la propria attività intellettuale all'interno della procedura e su incarico dei suoi organi (quali i delegati e i coadiutori del curatore, gli avvocati da questi nominati, gli arbitri nominati dal Giudice Delegato su proposta del curatore, gli stimatori ed ogni sorta di ausiliario) non sono, laddove non contestati dagli organi della procedura e pertanto non accertati con il procedimento di cui all'art. 26 L.F., necessariamente anch'essi assoggettati ex art. 111 bis, primo comma, L.F. alle speciali disposizioni sull'accertamento del passivo di cui al Capo V del Titolo II della legge fallimentare e possono essere riconosciuti con forma più snella, vale a dire soddisfatti anche al di fuori della procedura di insinuazione allo stato passivo di cui agli artt. 93 e ss. L.F. [nello specifico, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 L.F. mediante il quale il professionista, che aveva assisitito la procedura fallimentare nel corso di due giudizi contenziosi conclusisi in modo ad essa sfavorevole, aveva impugnato il provvedimento emesso dal Giudice Delegato che, conformemente al parere espresso dal Curatore, aveva respinto la di lui istanza a che le spese legali gli venissero riconosciute in privilegio al di fuori del procedimento di riparto, in quando il Curatore, come dallo stesso poi ribadito anche in sede di reclamo, aveva precedentemente contestato che potesse essere riconosciuto al professionista, come da sua richiesta, oltre che il diritto alla prededuzione anche il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., e non invece soltanto la prededuzione ma di natura chirografaria, dato che la disposizione dallo stesso invocata poteva trovare applicazione solo allorchè l'attività professionale risultava svolta a favore del fallito; da ciò la necessità per il professionista, ribadita dal Tribunale, essendo stato contestato, di fare ricorso come previstito dall'art. 111 bis L.F., al tipico procedimento di accertamento del passivo in contradditorio con tutti i potenziali interessati, così da consentire anche agli altri creditori, resi informati della situazione, di eventualmente impugnare lo stato passivo, relativamente alla parte che lo avrebbe riguardato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)