Corte d'Appello di Bologna – Problematiche inerenti a convocazione dei soci illimitatamente responsabili, riconoscimento dello stato d'insolvenza e desistenza del creditore istante successiva alla dichiarazione di fallimento.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. III, 21 giugno 2019 – Pres. Roberto Aponte, Cons. Rel. Manuela Velotti, Cons. Pietro Guidotti
Fallimento c.d. "in estensione" – Convocazione dei soci illimitatamente responsabili – Tempistica - Disposto art. 15 L.F. - Necessario rispetto.
Fallimento – Stato d'insolvenza – Riconoscimento – Presupposti decisivi e non.
Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Fatti sopravvenuti – Desistenza del creditore istante, in particolare – Irrilevanza.
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall’art. 147 terzo comma l. fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d. Lgs. n. 5/2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società [nello specifico, avendo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza del tribunale avuto luogo tempestivamente nei confronti della società, ma non altrettanto l'avviso di convocazione nei confronti del socio illimitatamente responsabile, la Corte ha revocato la sola dichiarazione di fallimento di quest'ultimo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini della dichiarazione di fallimento, non soltanto non è necessario che l'insolvenza si manifesti all'esterno tramite sintomi esteriori, ma addirittura non è neppure esclusa dal fatto che l'attivo superi il passivo, dovendosi piuttosto procedersi a un apprezzamento in concreto circa la sussitenza o meno di uno stato di impotenza economico non transitorio. Ne consegue che l'assenza di istanze di fallimento, azioni recuperatorie intraprese dai creditori, protesti, segnalazioni a sofferenza, ecc. non costituisce un fattore decisivo ai fini della verifica del presupposto rappresentato dallo stato d'insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, risultando irrilevanti quelli sopravvenuti, quale in particolare la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante in quanto al momento della decisione sussisteva ancora la sua legittimazione all'iniziativa di cui all'art. 6 L.F. (Pierluigi Ferrini Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22282.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. IV, 21 gennaio 2016, n.1105 https://www.unijuris.it/node/3903; con riferimento alla terza: Sez. I, 28 giugno 2017 , n. 16180 https://www.unijuris.it/node/3647]