Tribunale di Bergamo – Proposta di concordato preventivo: possibile apertura di una procedura competitiva anche nel caso preveda la cessione di un ramo d’azienda che comprenda rapporti contrattuali con ente pubblico.
Tribunale Ordinario di Bergamo, Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle esecuzioni forzate, 24 aprile 2019 – Pres. Rel. Laura De Simone, Giud. Giovanna Golinelli e Maria Macrì.
Concordato preventivo – Proposta- Ramo d'azienda comprendente contratti con ente pubblico – Previsione della cessione – Rapporti gestiti in ATI e con clausola di garanzia – Irrilevanza – Procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. - Possibile apertura.
Ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 116 del d.lgs. 12.4.2006 n.163 e 106, co. I lett.d) sub 2 del d.lgs. 18.4.2016 n.50, che derogano nelle ipotesi di trasferimenti di azienda o di rami d'azienda alla regola generale del divieto di modifiche soggettive nei contratti pubblici, si deve ritenere che non vi siano problemi al subentro in un contratto stipulato con un ente pubblico del cessionario del ramo d’azienda anche quando vi siano ricompresi rapporti contrattuali gestiti in ATI, risultando sufficiente in tal caso che il cessionario sia fornito della sussistenza dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge [nello specifico, con riferimento ad una domanda di concordato con riserva, a fronte della quale erano stati concessi al richiedente i termini per la presentazione della proposta e del piano, il tribunale ha ritenuto che fosse possibile, come da istanza del proponente che nel frattempo aveva ricevuto una proposta d'acquisto di un ramo d'azienda, disporre l'apertura di una procedura competitiva ex art. 163 bis L.F., anche se nel ramo d'azienda di cui era prevista la vendita erano compresi rapporti contrattuali in essere con un ente pubblico gestiti in ATI con altra impresa privata e ciò nonostante la presenza nel contratto di associazione temporanea di un clausola di garanzia, obbligatoria solo tra le parti, potendo operare anche in tal caso il subentro del terzo acquirente laddove in possesso dei necessari requisiti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[il tribunale ha, al fine di cogliere l'attualità e la coerenza della scelta legislativa di consentire una agevole prosecuzione dei contratti pubblici in caso di trasferimento di azienda e nel contempo favorire le cessioni e l’esercizio della libertà di impresa, sottolineato come analoga facoltà, già specificatamente prevista, con riferimento ai concordati in continuità, dall’art. 186 bis L.F., sia stata ulteriormente sviluppata, con riguardo a tutte le tipologie di concordato, nel Codice della Crisi e dell’insolvenza, dall’art.95, che recita: "Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purchè in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio"].