Corte di Cassazione (04735/2002) – Banca posta in l.c.a. in epoca successiva alla pronuncia di una sentenza non definitiva favorevole a suoi lavoratori: legittimazione della cessionaria di attività e passività a proporre appello.

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Data di riferimento: 
03/04/2002

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 03 aprile 2002, n. 04735 – Pres. Ettore Mercurio, Rel. Luciano Vigolo.

Banca – Licenziamento di alcuni lavoratori  - Giudizio di primo grado - Riconoscimento dell' illegittimità di tale iniziativa – Sentenza non definitiva – Spettanze conseguentemente dovute – Mancata fissazione – Banca soccombente - Liquidazione coatta amministrativa – Successiva sottoposizione a tale procedura – Banca cessionaria di attività e passività – Proposizione dell'appello – Legittimazione - Limiti del subentro – Accertamento richiesto in tale contesto.

La banca cessionaria (ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) delle attività e delle passività di altra banca - posta in liquidazione coatta amministrativa in epoca successiva a sentenza non definitiva di primo grado la quale abbia affermato la sussistenza di rapporti di lavoro in capo alla banca, poi assoggettata alla procedura concorsuale, abbia dichiarato la illegittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori e abbia rimesso alla sentenza definitiva del giudizio la determinazione delle loro spettanze - è legittimata, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., a proporre appello avverso tale sentenza e a chiedere che il giudice del gravame stabilisca, con riferimento alla pronuncia di primo grado, in quali rapporti e in quali limiti sia succeduta alla cedente e sia tenuta verso i lavoratori. (Principio di diritto)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22233.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: